Articolo 500 del Codice Penale
Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa l'ammenda è fino a L.4.000.000. |
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