Articolo 500 del Codice Penale



Diffusione di malattia degli animali


Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa l'ammenda è fino a L.4.000.000.



-